Nota dell'Aran in materia di relazioni sindacali
Delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro
Fonte: sito web ANP – 4 giugno 2004
Con la nota 27 maggio 2004, prot. 4260, l'Aran ha predisposto un testo unitario, che riprende pareri precedentemente espressi in merito a due argomenti:
- natura e composizione delle delegazioni trattanti in sede di contrattazione integrativa;
- prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
L'Agenzia affronta in modo sistematico la problematica delle relazioni sindacali, senza tuttavia proporre sostanziali novità.
Vogliamo riprendere esclusivamente la questione della composizione della delegazione di parte pubblica, che qualche sindacato con i paraocchi ha preteso restrittivamente, ma illegittimamente, limitare, nel caso della scuola, alla sola persona fisica del dirigente.
L'Aran, per prima cosa, afferma che ognuna delle parti non può intervenire sulla composizione della delegazione dell'altra parte, per cui l'individuazione dei componenti e del presidente della delegazione di parte pubblica è di esclusiva competenza dell'Amministrazione, che la esercita tramite il dirigente interessato. Appare quindi evidente che, nel caso della scuola, il “dirigente dell'istituzione scolastica” è il titolare della contrattazione di istituto per la parte pubblica non come persona fisica, ma come organo monocratico cui compete la responsabilità legale dell'Istituzione, con annesse prerogative e competenze.
L'Agenzia precisa ulteriormente che i titolari della contrattazione possono avvalersi dell'assistenza del personale del proprio o di altri uffici dell'Amministrazione ed anche di consulenti ed esperti esterni, qualora lo richieda la complessità della materia. D'altra parte, ma non ci vuole molto per capirlo, il potere di organizzazione degli uffici è materia che pertiene alla responsabilità dirigenziale e, in quanto tale, sottratta alla contrattazione.
In altri termini: il dirigente della scuola decide la composizione della delegazione di parte pubblica nella contrattazione di istituto; può inserirvi personale della propria scuola o di altre scuole o dell'Amministrazione centrale o periferica del MIUR; può avvalersi in sede di contrattazione anche di esperti esterni.
Ovviamente la responsabilità e la competenza del processo negoziale rimangono sempre in capo al dirigente dell'Istituzione.